Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge
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1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
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2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di